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RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA Novità dall’agenzia dell’ entrate :

E’ possibile detrarre anche nel caso di ristrutturazione in corso

Nei lavori di ristrutturazione, previsti ed in fase di realizzazione, è possibile beneficiare della detrazione IRPEF per la riqualificazione energetica dell’edificio pari ad una detrazione dell’ imposta lorda del 55 % della spesa rimasta da sostenere.
Riportiamo di seguito, quanto precisato dall’agenzia delle entrate in risposta ad un caso concreto in cui un contribuente proprietario di un’immobile in fase di ristrutturazione non ancora ultimata, richiedeva di poter beneficiare della detrazione del 55 % della spesa di climatizzazione invernale rimasta a proprio carico.

Risposta dall’agenzia dell’ entrate

L'art. 1, comma 344 della Legge n. 296/2006 prevede una detrazione dall'imposta
lorda pari al 55 per cento, per un valore massimo di 100.000 euro, delle spese relative
ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, "che conseguono un
valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale
inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1),
tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192" (tabella riportata
nell'allegato C del D.I. 19 febbraio 2007).
La suddetta detrazione, inizialmente ripartibile in tre quote annuali di pari importo e
riferibile alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2007, è stata estesa, ad opera dei
commi 20 e 24 dell'art. 1 della Legge 244/2007, anche alle spese sostenute entro il 31
dicembre 2010. Per le spese sostenute a decorrere dal 2008 è possibile ripartire la
detrazione " in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non
superiore a dieci, a scelta irrevocabile del contribuente, operata all'atto della prima
detrazione".
In riferimento al quesito proposto si fa presente che l'art. 2 del Decreto
Interministeriale 7 aprile 2008 modificando l’art. 2, comma 3, del Decreto del Ministro
dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze
del 19 febbraio 2007 ha previsto che, qualora gli interventi finalizzati al risparmio
energetico consistano "nella mera prosecuzione di interventi appartenenti alla stessa
categoria effettuati sullo stesso immobile a partire dal periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2007, ai fini del computo del limite massimo della detrazione, si tiene conto
anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti".
Inoltre, il comma 1-bis dell'art. 4 del DI 19 febbraio 2007, introdotto dall'art. 4 del
Decreto Interministeriale 7 aprile 2008, ha previsto che per le spese per la
climatizzazione invernale consistenti nella prosecuzione di interventi iniziati nel corso
del 2007 i soggetti che intendono avvalersi della detrazione devono:
- acquisire l'attestato di certificazione energetica, ovvero l'attestato di qualificazione
energetica;
- trasmettere all'ENEA, entro novanta giorni dalla fine dei lavori, attraverso il sito
www.acs.enea.it, disponibile a partire dal 30 aprile 2008, ottenendo ricevuta
informatica:
1. i dati contenuti nell'attestato di certificazione energetica, ovvero nell'attestato
di qualificazione energetica, avvalendosi dello schema di cui all'allegato A del DI 19
febbraio 2007, prodotto da un tecnico abilitato;
2. la scheda informativa di cui all'allegato E del citato decreto relativa agli
interventi realizzati.
Il comma 1-quater del medesimo art. 4 del D. I. 19 febbraio 2007 ha precisato che il
contribuente che non sia in possesso della suddetta documentazione, in quanto
l'intervento è ancora in corso di realizzazione, possa usufruire della detrazione
spettante per le spese sostenute in ciascun periodo d'imposta, "a condizione che attesti
che i lavori non sono ultimati".
Tanto premesso, si ritiene che il contribuente istante possa fruire della detrazione del
55 per cento, ove ricorrano tutte le condizioni richieste dalle norme, già in relazione
alle spese sostenute nel 2007 anche se, non essendo ancora ultimati i lavori, non ha
ancora completato l’iter procedurale previsto dal richiamato art. 4 del Decreto
Interministeriale del 19 febbraio 2007, e successive modificazioni.
Si precisa, peraltro, che nel computo del limite massimo della detrazione spettante,
previsto dall’art. 1, comma 344 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (100.000
euro) occorre tener conto cumulativamente delle spese sostenute in anni diversi in
relazione al medesimo intervento.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi
enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.

Per la lettura del testo completo www.agenziaentrate.it archivio risoluzioni Luglio 2008.

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